APPROFONDIMENTI

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Dott. Lorenzo Pacini - Senior Partner
Articolo

PICCOLA MA POTENTE, LA SOCIETA' SEMPLICE

15-02-2023

La società semplice costituisce la più elementare forma societaria presente nel nostro ordinamento, eppure chi non ricorda il veicolo “Dicembre Società Semplice” che, seppur con alternanza di soci, è da sempre al vertice della piramide societaria di controllo del Gruppo FCA?

Estremamente snella nella forma, la società semplice non richiede per la sua costituzione un capitale minimo come per le società di capitali e può venire a esistenza senza necessità di forme particolari, salvo che per i beni conferiti non sia necessaria la pubblicità nei registri immobiliari.

Erede della Società Agricola, trova la sua disciplina negli artt. 2251 e seguenti del codice civile e sua caratteristica peculiare è il divieto di svolgere attività commerciale.

Nel tempo hanno cominciato a trovare diffusione società semplici ai fini di intestazioni di immobili e partecipazioni, il cui oggetto sociale era proprio la gestione e il mero godimento dei beni in essa contenuti.

L’utilizzo della SS come veicolo di godimento nasce da un percorso dottrinale che ne ha delineato i confini rispetto all’istituto della comunione (2248 c.c.): il rischio era che relegare al società al mero godimento di beni la riconducesse a una sorta di “comunione di beni mascherata sotto la forma esteriore di società”, con l’effetto consequenziale di eliminazione delle capacità giuridiche della società.

Così non è stato e ad oggi la società semplice trova ampio utilizzo come “cassaforte” per la detenzione ed il godimento di beni e come valido strumento di passaggio generazionale.

E ciò anche in forza della elevata flessibilità e assenza di formalità specifiche nella sua gestione e negli obblighi amministrativi e procedurali, con una struttura facilmente asservibile ai beni che la compongono.

Essa può infatti essere concepita dall’inizio in modo personalizzato sotto il profilo dell’assetto, adattandosi alle esigenze specifiche legate agli attivi contenuti o alla composizione della compagine sociale.

 

Riassumiamo alcuni degli aspetti più interessanti della SS:

1) Il primo, è sicuramente quello di valutare l’utilizzo delle società semplici in luogo di quelle di capitali ( s.r.l. immobiliari ad esempio) per la detenzione di beni immobili, sia per contenere costi di gestione, sia per evitare di incorrere nel fenomeno delle cosiddette società di comodo, perché fondamentalmente non operative.

2) Il secondo, è rappresentato dall'autonomia patrimoniale, seppure imperfetta: nelle società di persone la responsabilità dei soci per i debiti della società è solidale e illimitata; tale evenienza, però, appare difficile da riscontrare per un'attività di mero godimento di beni immobili.

E’ altresì Pacifico che, proprio per il tipo di attività non commerciale, che la società semplice (e i soci in proprio) non possa fallire.

Inoltre è prevedere che alcuni soci abbiano una responsabilità limitata. Affinché tale patto di limitazione della responsabilità sia opponibile ai terzi devono, tuttavia, essere rispettate due condizioni:

– che i soci in oggetto non siano amministratori della società;

– che il patto con cui è stata limitata la responsabilità sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (vi è, dunque, l’onere di “pubblicizzare” il patto di limitazione della responsabilità).

3) Il terzo è rappresentato dall’impignorabilità della quota: il creditore particolare del socio non potrà pignorare la quota della società, come peraltro, già da diversi anni ha chiarito la Cassazione (n. 15605 del 07/11/2002), in quanto “le quote delle società di persone non possono essere espropriate finché dura la società a beneficio dei creditori particolari dei soci”.

Argomentando sulla disciplina complessiva delle società di persone, fondata su un elemento fiduciario (il cosiddetto intuitus personae), si è arrivati a consolidare il principio secondo il quale, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la partecipazione sociale può essere trasferita solo con il consenso di tutti i soci, ovvero di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (in questo senso si vedano gli artt. 2252, 2284, 2322 c.c.).

Ciò significa, ad esempio, che le società semplici proprietarie di immobili di famiglia possono essere una valida alternativa sul piano della protezione alla mera comproprietà di beni immobili intestati a persone fisiche, poichè, in quest'ultimo caso, i debiti del singolo comproprietario si possono ripercuotere sull'intero bene, attraverso il pignoramento della quota.

Pianificazione successoria:
Il veicolo trova applicazione anche nei temi di pianificazione successoria, in quanto nelle società di persone vale la regola generale dell'intrasmissibilità della quota: in caso di morte è possibile il trasferimento iure haereditatis della quota sociale.Gli eredi del socio avranno diritto alla liquidazione del valore della quota, in quanto una volta accettata l'eredità diventeranno creditori della società allontanando il rischio di comproprietà non gradite, come, per contro, potrebbe accadere in caso di morte di comproprietari. A questo si aggiunga L’elasticità e l’efficacia della SS in quanto nei patti sociali che le disciplinano possono essere inserite precise regole di governance finalizzate alla gestione degli asset (partecipazioni, titoli, immobili) che le compongono.

 

 

Lorenzo Pacini - PQL

 

 

 

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